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Ordinanza — n. 13516/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13516/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13516/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOSTOL MICHAEL TORIO nato il 09/09/1970 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta I qualificazione giuridica del fatto e il diniego di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito che ha escluso la minima offensività del fatto in ragione del quantitativo di shaboo sequestrato pari a nove involucri del peso di grammi 21, 70 da cui erano ricavabili n. 174 dosi e dal quantitativo di denaro rivenuto sulla sua persona. Motivazione rispetto alla quale il ricorrente neppure si confronta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Con li stensore Il Pr

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13516/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito che ha escluso la minima offensività del fatto in ragione del quantitativo di shaboo sequestrato pari a nove involucri del peso di grammi 21, 70 da cui erano ricavabili n. 174 dosi e dal quantitativo di denaro rivenuto sulla sua persona. Motivazione rispetto alla quale il ricorrente neppure si confronta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Con li stensore Il Pr

Parole chiave

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censura di illegalità traffico qualificato di stupefacenti contestazione dei motivi d'illegittimità infrazione grave alla LStup insufficienza di attivi importo insufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APOSTOL MICHAEL TORIO nato il 09/09/1970 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta I qualificazione giuridica del fatto e il diniego di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è privo di specificità perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito che ha escluso la minima offensività del fatto in ragione del quantitativo di shaboo sequestrato pari a nove involucri del peso di grammi 21, 70 da cui erano ricavabili n. 174 dosi e dal quantitativo di denaro rivenuto sulla sua persona. Motivazione rispetto alla quale il ricorrente neppure si confronta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (S.U. n. 51063 del 27/09/2018. M., Rv. 274076 - 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Con li stensore Il Pr