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Ordinanza — n. 13514/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13514/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLO GIAN LUCA nato a FRASCATI il 16/03/1979 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile perché non devoluto nei motivi di appello tenuto conto che l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv 275376 - 01) Considerato che se il secondo motivo di ricorso, che lamenta la carenza di motivazione è del tutto privo di specificità sostanziandosi in affermazione apodittiche e sganciate dalla decisione impugnata di omessa motivazione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consi,glief ensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13514/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv 275376 - 01) Considerato che se il secondo motivo di ricorso, che lamenta la carenza di motivazione è del tutto privo di specificità sostanziandosi in affermazione apodittiche e sganciate dalla decisione impugnata di omessa motivazione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consi,glief ensore Il Presidente

Parole chiave

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carenza di motivazione del gravame rifiuto della sospensione condizionale annullamento del diniego di sussidio diniego di prestazioni complementari diniego dell'assistenza giudiziaria rigetto della domanda di condono
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSILLO GIAN LUCA nato a FRASCATI il 16/03/1979 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile perché non devoluto nei motivi di appello tenuto conto che l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv 275376 - 01) Considerato che se il secondo motivo di ricorso, che lamenta la carenza di motivazione è del tutto privo di specificità sostanziandosi in affermazione apodittiche e sganciate dalla decisione impugnata di omessa motivazione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consi,glief ensore Il Presidente