Ordinanza — n. 13513/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGOLI VINCENZINO nato a ACQUASANTA TERME il 09/09/1944 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito il che costituisce causa di inammissibilità per difetto di specificità. A corretta decisione è pervenuto il giudice del merito là dove ha escluso la rilevanza della crisi economica quale causa di esclusione del dolo in aderenza ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, poiché frutto di scelta imprenditoriale di non versare il debito all'erario per corrispondere le retribuzioni (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190), in un contesto nel quale, si rammenta, alcun rilievo assume l'ammissione al concordato preventivo successivo alla scadenza del debito tributario. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla disposta confisca per equivalente del profitto del reato, è manifestamente fondato in considerazione dell'obbligatorietà di detta previsione a nulla ostando il fatto che nelle indagini preliminari era stato revocato il sequestro preventivo. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consi li tensore Il Presi
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13513/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito il che costituisce causa di inammissibilità per difetto di specificità. A corretta decisione è pervenuto il giudice del merito là dove ha escluso la rilevanza della crisi economica quale causa di esclusione del dolo in aderenza ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, poiché frutto di scelta imprenditoriale di non versare il debito all'erario per corrispondere le retribuzioni (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190), in un contesto nel quale, si rammenta, alcun rilievo assume l'ammissione al concordato preventivo successivo alla scadenza del debito tributario. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla disposta confisca per equivalente del profitto del reato, è manifestamente fondato in considerazione dell'obbligatorietà di detta previsione a nulla ostando il fatto che nelle indagini preliminari era stato revocato il sequestro preventivo. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consi li tensore Il Presi
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGOLI VINCENZINO nato a ACQUASANTA TERME il 09/09/1944 avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito il che costituisce causa di inammissibilità per difetto di specificità. A corretta decisione è pervenuto il giudice del merito là dove ha escluso la rilevanza della crisi economica quale causa di esclusione del dolo in aderenza ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità, poiché frutto di scelta imprenditoriale di non versare il debito all'erario per corrispondere le retribuzioni (Sez. 3, n. 20266 dell'8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190), in un contesto nel quale, si rammenta, alcun rilievo assume l'ammissione al concordato preventivo successivo alla scadenza del debito tributario. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla disposta confisca per equivalente del profitto del reato, è manifestamente fondato in considerazione dell'obbligatorietà di detta previsione a nulla ostando il fatto che nelle indagini preliminari era stato revocato il sequestro preventivo. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consi li tensore Il Presi