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Ordinanza — n. 13512/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13512/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRCEA ELENA nato a PIATRA NEAMT( ROMANIA) il 09/03/1987 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui eccepisce la competenza territoriale del Tribunale di Macerata, tenuto conto del luogo dell'arresto, Porto Recanati, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti occultate nella sua borsetta, è inammissibile perché non allega di averla già eccepita l'incompetenza nei termini di cui all'art. 21 comma 2 cod.proc.pen., risultando precluso l'esame dell'eccezione svolta nel giudizio di appello.

Regesto Legislator

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art. 21 comma 2 cod.proc.pen, art. 114 cod.pen; Ordinanza — n. 13512/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 21 comma 2 cod.proc.pen., risultando precluso l'esame dell'eccezione svolta nel giudizio di appello.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti traffico internazionale di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup tossicodipendenza porto abusivo di armi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRCEA ELENA nato a PIATRA NEAMT( ROMANIA) il 09/03/1987 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui eccepisce la competenza territoriale del Tribunale di Macerata, tenuto conto del luogo dell'arresto, Porto Recanati, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti occultate nella sua borsetta, è inammissibile perché non allega di averla già eccepita l'incompetenza nei termini di cui all'art. 21 comma 2 cod.proc.pen., risultando precluso l'esame dell'eccezione svolta nel giudizio di appello.

In ogni caso appare manifestamente infondato tenuto conto del luogo dell'arresto dell'imputato e della contestazione mossa di detenzione a fini di spaccio. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. è manifestamente infondato in considerazione del contributo determinante apportato dall'imputato che trasportava la droga nella sua borsetta, sicchè il ruolo è stata ritenuto non marginale (Sez. 6 n. 34539 del 23/06/2021 Rv. 281857 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consiti nsore Il Pres