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Ordinanza — n. 13509/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and insufficient mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was based on a clearly unfounded complaint regarding sentencing. The defendant argued for a lighter sentence, but the appellate court correctly applied statutory criteria without finding mitigating elements. Consequently, the court ruled that the lower court fulfilled its duty to motivate the penalty decision.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if based on a manifestly unfounded complaint, as the appellate court correctly applied sentencing criteria and provided adequate motivation without identifying mitigating factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing criteria manifestly unfounded duty of motivation cassation procedure dichiarazione fiscale tardiva remissione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
- Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 81 comma 2 cod.pen
con la quale GiuglianolMicheleera stato condannato, alla pena di mesi dieci di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 81 comma 2 cod.pen.
art. 133 cod.proc.pen
- Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
art. 133 cod.pen
Dunque, la corte territoriale ha correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione ed ha ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO DANIELE nato a MILANO il 27/12/1991 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano c-.L. con la quale GiuglianolMicheleera stato condannato, alla pena di mesi dieci di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 81 comma 2 cod.pen. e art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 cod.pen., 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha confermato la misura della pena non ritenendo sussistenti elementi di valutazione per addivenire ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, elementi che neppure il ricorrente aveva indicato, e tenuto conto che la misura della pena era stata determinate nel minino edittale vigente ratione temporis.

Dunque, la corte territoriale ha correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione ed ha ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che illogica e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consigli p, snso