Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13507/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of motive for perjury, ruling merit review barred in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13507/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in assessing the intent behind the perjury charge and misapplied recidivism rules. The court rejected these claims, stating that such arguments merely request a different factual evaluation, which is strictly prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Arguments challenging the factual assessment of criminal intent or recidivism in cassation are inadmissible as they constitute a request for a new merit review, which is barred by the principle of limited jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal perjury charge recidivism rules lack of motive merit review barred atto sessuale con un detenuto pedofilia mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAREDDA EFREM nato a CAGLIARI il 02/04/1988 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al dolo del delitto di calunnia, è volto in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, in base alle prospettazioni difensive incentrate sullo stato emotivo del ricorrente, ciò che non può dirsi consentito in sede di legittimità, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte in ordine alla pervicacia palesata dal predetto, nonostante l'ammonimento rivoltogli dai componenti della scorta che lo stavano trasferendo, e in ordine all'irrilevanza di uno stato emotivo rispetto alla coscienza e volontà dell'azione, non essendo ravvisabili salti logici nell'argomentazione;

Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è parimenti destinato a sollecitare una diversa valutazione di merito, in assenza di vizi logici e giuridici del ragionamento della Corte, che ha saldamente ancorato la valutazione all'accentuata pericolosità palesata dal ricorrente alla luce dei numerosi precedenti e della leggerezza dimostrata con la reiterazione delle false accuse, quale manifestazione di incapacità di contenere l'impulso a commettere azioni delittuose; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres