Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and improper forum shopping.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly assess the elements of the crime of calumny and the psychological intent involved. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the appeal sought a re-evaluation of facts and evidence, which is not permitted at this procedural stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded or if it improperly seeks a re-evaluation of facts and evidence already decided by the court of appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA NICOLA nato a CAGLIARI il 19/09/1974 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, con riguardo alla configurabilità del delitto di calunnia, in quanto la denuncia di smarrimento, secondo quanto prospettato, ineriva ad un assegno intestato ad Horvat ma non dava atto della già avvenuta consegna del titolo, per cui parimenti il prenditore era esposto al rischio dell'apertura di un procedimento a suo carico;
Considerato che il motivo è comunque volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, con riguardo alla ricostruzione della vicenda e alla configurabilità dell'elemento psicologico, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte in ordine all'attendibilità del racconto della persona offesa e all'inverosimiglianza della tesi difensiva, incentrata sull'avvenuto pagamento della somma in contanti e sul previo avviso ad Horvat della denuncia di smarrimento; Rilevato che il secondo motivo è genericamente formulato con riguardo al vizio di motivazione correlato a dichiarazioni rese da Horvat in fase di indagini, quando lo stesso avrebbe dovuto reputarsi raggiunto da indizi, non essendo spiegato su quali basi avrebbero dovuto ravvisarsi quegli indizi e quale concreta rilevanza ai fini della ricostruzione della vicenda avrebbero avuto le dichiarazioni che si assumono inutilizzabili;
Atteso che il terzo motivo, relativo alla maturazione del termine di prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto l'inammissibilità del ricorso preclude, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, l'utile decorso del termine dopo la pronuncia della sentenza di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiyiépte Massimo Ri iarelli Anna CrrsOuolo DEPOSITATA