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Ordinanza — n. 13505/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks a new merit review prohibited by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the crime's severity and the application of mitigating factors, but the court found these arguments constituted an impermissible request for a new substantive review. The court ruled that the lower court's assessment of minimal offensiveness and the balance between mitigating circumstances and recidivism was legally sound and not subject to challenge at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a criminal judgment on grounds of substantive error is inadmissible if it merely requests a different appreciation of merit, as the finality of the judgment precludes a new evaluation of the facts and legal qualification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility substantive review prohibition minimal offensiveness assessment recidivism and mitigation Court of Cassazione jurisdiction aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione estensione dell'estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO MICHAEL nato a CAGLIARI il 12/06/1991 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., è volto in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte con motivazione non illogica in ordine alla non configurabilità di un'ipotesi di minima offensività, in ragione del protrarsi dell'allontanamento dal luogo di restrizione per almeno due ore, ulteriormente qualificato dalla mancata allegazione delle ragioni di quell'allontanamento, e dell'intensità del dolo, palesata dal ricorrente, anche al di là della sussistenza o meno dell'abitualità, quale autonoma condizione ostativa;

Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, non essendo consentito un giudizio di comparazione diverso da quello di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata, la cui applicazione è stata peraltro idoneamente giustificata e non specificamente censurata; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 febbraio 2022 /\ Il Consigliere estensore Il Preidente Mas.simo Ricc. relli Anna I ----..— o e DEPOSITATA IN CANCELLEMA — )1 APR 2022