Ordinanza — n. 13504/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVELLI CLAUDIO nato a CROTONE il 18/10/1982 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in una assertiva e generica contestazione della motivazione, in assenza di qualsivoglia confronto critico con il contenuto della stessa; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Massimo Ricc• relli Anna riScuolo • ( DEPOSITATA IN CANCELLEMA -8 2022
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13504/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Massimo Ricc• relli Anna riScuolo • ( DEPOSITATA IN CANCELLEMA -8 2022
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVELLI CLAUDIO nato a CROTONE il 18/10/1982 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in una assertiva e generica contestazione della motivazione, in assenza di qualsivoglia confronto critico con il contenuto della stessa; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte Massimo Ricc• relli Anna riScuolo • ( DEPOSITATA IN CANCELLEMA -8 2022