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Ordinanza — n. 13503/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDAROLA IVAN nato a BARI il 19/10/1999 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in una assertiva e generica contestazione circa la mancata verifica di ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza alcun confronto con il contenuto della motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid'ente / Massimo Ricc elli Anna éridcuolo DE POSITATA IN CANCELLFRI

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., senza alcun confronto con il contenuto della motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid'ente / Massimo Ricc elli Anna éridcuolo DE POSITATA IN CANCELLFRI

Parole chiave

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istanza di ricusazione tardiva diritto di ottenere una decisione cancellazione dall'albo avvocati impugnazione della cancellazione esame di cassazione invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDAROLA IVAN nato a BARI il 19/10/1999 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in una assertiva e generica contestazione circa la mancata verifica di ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza alcun confronto con il contenuto della motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid'ente / Massimo Ricc elli Anna éridcuolo DE POSITATA IN CANCELLFRI