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Ordinanza — n. 13502/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising merits arguments on minimum offensiveness under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding minimum offensiveness under Article 131-bis of the Penal Code, claiming a different factual evaluation was possible. The court rejected this because the argument merely re-litigated the merits already decided by the Court of Appeal, which had correctly identified the appellant's indifference and prior similar violations.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal challenging a judgment on the merits of the offense is inadmissible if it merely re-proposes a different factual evaluation or legal characterization already decided by the court below.

Parole chiave

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Art. 131-bis Penal Code minimum offensiveness inadmissible appeal merits re-litigation procedural bar indifference of the offender Cassation jurisdiction rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO MAURIZIO nato a TORINO il 16/08/1978 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., si risolve nella riproposizione di una deduzione inerente al merito, assertivamente volta a prospettare una diversa valutazione, non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che sulla base della ricostruzione del fatto ha escluso che potesse parlarsi di minima offensività in un caso connotato dall'indifferenza del ricorrente per il rifiuto opposto dal militare che era stato avvertito per telefono e dalla determinazione palesata dal predetto, che solo otto giorni prima si era reso responsabile di analoga violazione;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Massimo Ri Anna \Ckiscuolo (1/4) De OSITATA CANCELLERA - 8 Afit 20