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Ordinanza — n. 13499/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13499/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13499/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVAN MARCO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 26/02/1977 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla quantificazione della pena e sul beneficio della sospensione condizionale, è volto a sollecitare una più favorevole valutazione di merito e non può dirsi consentito in questa sede, avendo la Corte dato conto ai fini del computo del trattamento sanzionatorio, nel quadro di una sincronica ponderazione degli elementi rilevanti, dei plurimi precedenti del ricorrente, tali da giustificare anche l'applicazione della recidiva e da precludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13499/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVAN MARCO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 26/02/1977 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla quantificazione della pena e sul beneficio della sospensione condizionale, è volto a sollecitare una più favorevole valutazione di merito e non può dirsi consentito in questa sede, avendo la Corte dato conto ai fini del computo del trattamento sanzionatorio, nel quadro di una sincronica ponderazione degli elementi rilevanti, dei plurimi precedenti del ricorrente, tali da giustificare anche l'applicazione della recidiva e da precludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale pene condizionali adeguamento della pena sanzioni penali liberazione condizionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVAN MARCO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 26/02/1977 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla quantificazione della pena e sul beneficio della sospensione condizionale, è volto a sollecitare una più favorevole valutazione di merito e non può dirsi consentito in questa sede, avendo la Corte dato conto ai fini del computo del trattamento sanzionatorio, nel quadro di una sincronica ponderazione degli elementi rilevanti, dei plurimi precedenti del ricorrente, tali da giustificare anche l'applicazione della recidiva e da precludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ete Massimo Ricci relli Anna