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Ordinanza — n. 13498/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges merits rather than procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13498/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for different sentencing considerations regarding generic mitigating factors, but the court found this constituted a challenge to the merits of the case. Since the lower court's decision was based on a non-arbitrary assessment of the appellant's conduct and lack of repentance, the court ruled that such arguments cannot be raised at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must address procedural errors or violations of law; arguments challenging the substantive evaluation of facts or the merits of the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits challenge generic mitigating factors sentencing evaluation aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI NICOLAS nato a MOTTA DI LIVENZA il 05/08/1992 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto solo a prospettare un diverso approccio valutativo, inerente al merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte fondato il proprio giudizio, con motivazione non arbitraria, sull'assenza di elementi positivamente valorizzabili e di segnali di resipiscenza, a fronte di una condotta non di minima consistenza, essendosi il ricorrente allontanato dal luogo di restrizione, per essere rinvenuto solo all'indomani;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Riccia elli Anna Crquolo -7 y/ DEPOSITATA IN CANCri t r---P