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Ordinanza — n. 13497/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic argument on sentencing lacks merit and violates procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13497/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already excluded positive factors based on the offensive nature of the conduct and the defendant's criminal history. The Supreme Court rejected this because the argument was specific only to the merits of the case, which is not reviewable at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging a sentencing decision based on generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning on the exclusion of positive factors is not arbitrary and the argument merely requests a different evaluation of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances procedural inadmissibility merits review prohibition criminal appeal procedure sentencing discretion limits riduzione della pena adeguamento della pena responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMACERE DAVIDE nato a MESAGNE il 27/11/1983 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è aspecifico e comunque volto solo ad un diverso approccio valutativo, inerente al merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che, con motivazione non arbitraria, ha fondato il giudizio sull'esclusione di elementi positivamente valorizzabili, in un quadro connotato dalla portata offensiva della condotta e dai numerosi precedenti penali del ricorrente;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi5lente Massimo Riccia lli Anna riscuolo DEPOSI FATI\ - 8 P