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Ordinanza — n. 13494/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible, assertive, or merit-based without sufficient argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The first ground was rejected for seeking a prohibited substantive review rather than addressing the lower court's reasoning, while the second ground was dismissed as purely assertive and unargued. The third ground was deemed inadmissible because it concerned the merits of sentencing, which the appellate court had already justified non-arbitrarily based on the appellant's criminal history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be admissible; grounds seeking a prohibited substantive review, lacking argumentation, or improperly directed at the merits are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal prohibited substantive review assertive grounds merits of sentencing court costs and fine adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONO OTTAVIO nato a CITTADELLA il 16/09/1971 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, è volto a sollecitare un diverso, non consentito, giudizio di merito e non si confronta pienamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto del complessivo quadro probatorio, all'interno di esso fornendo una spiegazione plausibile del carattere non decisivo della sottoposizione del ricorrente a braccialetto elettronico;

Considerato che il secondo motivo, incentrato sulla riqualificazione del delitto di violazione di domicilio in mero tentativo, si risolve in una deduzione puramente assertiva e non argomentata; Rilevato che il terzo motivo inerisce al merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche o di un più favorevole giudizio di comparazione, avendo la Corte fornito una non arbitraria giustificazione del trattamento sanzionatorio, alla luce della peculiare inclinazione del ricorrente alla commissione di reati; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Preidnte Massimo Riodarelli Anna Crfscu