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Ordinanza — n. 13493/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merits were already decided on necessity and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the lower court had already ruled on the merits regarding necessity and prior record. The appellant argued for a different evaluation of these factors, but the court noted that such a re-evaluation is not permitted at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals against judgments that have already decided on the merits of necessity and prior record are inadmissible as they seek a prohibited re-evaluation of facts already assessed.

Parole chiave

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inadmissible appeal merits already decided state of necessity lack of intent court costs and fine ordinanza di necessità spesa necessaria necessità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMILLERI GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 04/11/1998 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi sono volti a riproporre deduzioni in ordine allo stato di necessità e al difetto di dolo, al fine di sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che non illogicamente ha escluso che il ricorrente versasse in una indilazionabile e cogente condizione di necessità, non configurabile neppure sul piano putativo, ben potendo provvedere diversamente, anche chiedendo l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, per recuperare la somma di cui aveva bisogno per le esigenze del nucleo familiare;

Considerato che parimenti inerisce al merito il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, che la Corte ha non arbitrariamente confermato, facendo riferimento ai plurimi precedenti da cui il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente Massimo Ricqirelli Anna Cr5s,cuolo // DEPOSITATA IN CAN9:13,,ERIA - 8 7