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Ordinanza — n. 13492/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for seeking merit review; single testimony deemed insufficient to overturn lower court's finding of false theft report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13492/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by relying on a single witness testimony to exclude his alibi regarding a vehicle theft. The court rejected this, noting that the first instance judge correctly excluded the possibility of the appellant working for the witness or his deceased father based on the witness's own statements, rendering the theft report false.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a judgment of first instance is inadmissible if it seeks a re-evaluation of the merits based on the alleged insufficiency of a single piece of evidence, as the appellate court's assessment of facts and evidence is binding unless vitiated by specific legal errors.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility single witness testimony false theft report merit review prohibited appellate court binding denuncia mendace testimonianza della vittima imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORSELLO VINCENZO ANTONINO nato a MARSALA il 18/09/1976 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sul vizio di motivazione derivante dalla valorizzazione di un'unica testimonianza, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che sulla base delle dichiarazioni del teste Licari ha radicalmente escluso che il ricorrente potesse essersi recato a lavorare dal predetto o dal padre di lui, deceduto tre anni prima, risultando dunque falso il contenuto della denuncia di furto del proprio veicolo Ape, sporta dal ricorrente;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre cis_ i..nte Massimo Ricc relli Anna riscuolo i DEPOSITATA IN CAr'.CE.ILERIA