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Ordinanza — n. 13489/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13489/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO MARCO nato a PALERMO il 09/12/1989 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi la Corte attenuta al principio per cui l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. non si fonda sul rientro spontaneo nell'abitazione ma sul fatto che il soggetto di presenti in carcere o si consegni ad autorità che abbia l'obbligo di condurlo in carcere (sul punto Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Comandatore, Rv. 26215);

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 13489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, incentrato sull'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., è volto a sollecitare un diverso e più favorevole giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla non modesta offensività della condotta, essendosi il ricorrente allontanato dal luogo di restrizione per recarsi in località protetta dove si trovavano l'ex compagna e la figlia ed avendo poi desistito dal suo comportamento solo perché era imminente l'arrivo delle forze dell'ordine; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti ritorno legittimo motivi soggettivi successivi alla fuga statuto di dimora inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan esecuzione dell'allontanamento asilo

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, incentrato sull'applicabilità dell'art. 131- bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO MARCO nato a PALERMO il 09/12/1989 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi la Corte attenuta al principio per cui l'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. non si fonda sul rientro spontaneo nell'abitazione ma sul fatto che il soggetto di presenti in carcere o si consegni ad autorità che abbia l'obbligo di condurlo in carcere (sul punto Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Comandatore, Rv. 26215);

Considerato che il secondo motivo, incentrato sull'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen., è volto a sollecitare un diverso e più favorevole giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte in ordine alla non modesta offensività della condotta, essendosi il ricorrente allontanato dal luogo di restrizione per recarsi in località protetta dove si trovavano l'ex compagna e la figlia ed avendo poi desistito dal suo comportamento solo perché era imminente l'arrivo delle forze dell'ordine; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr91dénte Massimo Riccrelli Anna cfriscuolo DEPOSITATA IN CANC7L1.7.PIA -8 it,0