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Ordinanza — n. 13485/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13485/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13485/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTELLA FRANCO nato a RONCIGLIONE il 26/04/1940 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla sentenza d'appello, è manifestamente infondato, in quanto il reato risulta aggravato dalla recidiva reiterata specifica, cosicché agli effetti dell'art. 157 cod. pen. occorre computare l'aumento di due terzi sul massimo edittale di anni sei, per poi procedere all'ulteriore aumento di due terzi, per l'ipotesi di recidiva reiterata, previsto dall'art. 161 cod. pen. ai fini del termine massimo, in caso di atti interruttivi, con la conseguenza che tale termine, pari ad anni sedici e mesi otto, non era decorso alla data del 16/11/2020, in cui è stata emessa la sentenza d'appello, anche volendolo conteggiare a partire dal 5/7/2007;

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 13485/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen. occorre computare l'aumento di due terzi sul massimo edittale di anni sei, per poi procedere all'ulteriore aumento di due terzi, per l'ipotesi di recidiva reiterata, previsto dall'art. 161 cod. pen. ai fini del termine massimo, in caso di atti interruttivi, con la conseguenza che tale termine, pari ad anni sedici e mesi otto, non era decorso alla data del 16/11/2020, in cui è stata emessa la sentenza d'appello, anche volendolo conteggiare a partire dal 5/7/2007;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riduzione della pena aggravamento della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
art. 161 cod. pen
occorre computare l'aumento di due terzi sul massimo edittale di anni sei, per poi procedere all'ulteriore aumento di due terzi, per l'ipotesi di recidiva reiterata, previsto dall'art. 161 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTELLA FRANCO nato a RONCIGLIONE il 26/04/1940 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla sentenza d'appello, è manifestamente infondato, in quanto il reato risulta aggravato dalla recidiva reiterata specifica, cosicché agli effetti dell'art. 157 cod. pen. occorre computare l'aumento di due terzi sul massimo edittale di anni sei, per poi procedere all'ulteriore aumento di due terzi, per l'ipotesi di recidiva reiterata, previsto dall'art. 161 cod. pen. ai fini del termine massimo, in caso di atti interruttivi, con la conseguenza che tale termine, pari ad anni sedici e mesi otto, non era decorso alla data del 16/11/2020, in cui è stata emessa la sentenza d'appello, anche volendolo conteggiare a partire dal 5/7/2007;

Considerato che il secondo motivo, inerente ai presupposti della condanna, è formulato in termini del tutto generici, senza alcun confronto critico con la motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 / Il Consigliere estensore Il Presid