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Ordinanza — n. 13483/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for seeking more favorable sentencing without new facts, citing prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13483/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for more lenient sentencing, but the court noted the absence of new positive elements and the existence of a prior criminal record. Consequently, the request for a more favorable judgment was rejected as it merely sought a different outcome on existing facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment of second instance is inadmissible if it is merely a request for a more favorable judgment on the merits without presenting new facts or legal arguments that justify a different outcome.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility request for more favorable judgment prior criminal record second instance judgment court costs and fine precedenti penali gravi circostanza attenuante aggravamento dello stato anteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUZZO STEFANO nato a SUSA il 24/04/1977 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è volto a sollecitare un più favorevole giudizio di merito in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e non può dirsi dunque consentito, a fronte di quanto puntualmente rilevato dalla Corte circa l'insussistenza di elementi positivamente valutabili, in tale quadro rilevando anche il fatto che il ricorrente è gravato da un precedente;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi9lerite Massimo Ri iarelli Anna Cíiscuolo DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 APR 2022