Ordinanza — n. 13480/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRACANE DAVIDE ANTONIO ROCCO nato a GELA il 20/08/2000 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, nella parte in cui si riferisce alla configurabilità del reato e alla rilevanza dell'alterco con il padre, si limita a reiterare genericamente una doglianza esaminata dalla Corte, che ha escluso l'incidenza di quel litigio, ove realmente avvenuto, e sottolineato come ciò non potesse comunque giustificare l'allontanamento del ricorrente per fare una passeggiata, assumendo rilievo la violazione dei limiti imposti, al di là della definitiva sottrazione ai controlli;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13480/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che con riguardo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la doglianza è volta ad un diverso apprezzamento del merito e non si confronta con la motivazione, che ha dato decisivo rilievo ai precedenti dai quali il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRACANE DAVIDE ANTONIO ROCCO nato a GELA il 20/08/2000 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, nella parte in cui si riferisce alla configurabilità del reato e alla rilevanza dell'alterco con il padre, si limita a reiterare genericamente una doglianza esaminata dalla Corte, che ha escluso l'incidenza di quel litigio, ove realmente avvenuto, e sottolineato come ciò non potesse comunque giustificare l'allontanamento del ricorrente per fare una passeggiata, assumendo rilievo la violazione dei limiti imposti, al di là della definitiva sottrazione ai controlli;
Considerato, inoltre, che con riguardo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, la doglianza è volta ad un diverso apprezzamento del merito e non si confronta con la motivazione, che ha dato decisivo rilievo ai precedenti dai quali il ricorrente è gravato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidelte Massimo Ricegrelli Anna CricUolo , z I DEPOSITATA IN CANCELLERIA — i- APR 2