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Ordinanza — n. 13479/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding sentencing review and passive resistance claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13479/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual appreciation of passive resistance and a lighter sentence, but the court rejected these as they were already examined and found insufficient given the violent conduct and prior record. Consequently, the appeal was dismissed because the requested re-evaluation of facts and sentencing exceeds the scope of this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals challenging the appreciation of facts or the application of sentencing reductions must be admissible; mere reiteration of arguments already rejected or requests for a different valuation of conduct at this stage render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility passive resistance characterization sentencing reduction review prior record aggravation procedural exhaustion requirement violenza o minaccia contro le autorità impedimento di un atto dell'autorità reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORCHID OSSAMA nato il 15/09/1997 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo reitera la deduzione volta a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, incentrato sulla configurabilità di una mera resistenza passiva, già esaminata e respinta dalla Corte, che ha sottolineato la natura oppositiva e violenta della condotta, consistita anche nel dimenarsi e nello scalciare, tanto da procurare lesioni agli operanti;

Considerato che il secondo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo in ordine al trattamento sanzionatorio, non consentito in questa sede, a fronte di quanto rilevato circa la gravità delle condotte e la pluralità dei precedenti, elementi tali da giustificare una riduzione per le attenuanti generiche inferiore al massimo consentito e la concreta determinazione della pena inflitta; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11.1. febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente / Massimo Ric iarelli Anna Crisuolo i DEPOSITATA IN CANC