Ordinanza — n. 13478/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINCASA GIANCARLA nato a TORINO il 22/06/1984 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo si risolve in asserzioni generiche, prive di qualsivoglia riferimento al contenuto della sentenza impugnata e di un'argomentata critica della stessa; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll. febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricctarelli Anna'Criscuolo DEPOSITATA IN CANCELLERIA PR 2022 IL C
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13478/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll. febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricctarelli Anna'Criscuolo DEPOSITATA IN CANCELLERIA PR 2022 IL C
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINCASA GIANCARLA nato a TORINO il 22/06/1984 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo si risolve in asserzioni generiche, prive di qualsivoglia riferimento al contenuto della sentenza impugnata e di un'argomentata critica della stessa; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll. febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricctarelli Anna'Criscuolo DEPOSITATA IN CANCELLERIA PR 2022 IL C