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Ordinanza — n. 13476/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for raising merits issues already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13476/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge the substantive evaluation of recidivism, general mitigating circumstances, and sentence length. The lower court had already established that multiple prior convictions, including specific ones, warranted a stricter assessment and a sentence aligned with statutory minimums. Since these arguments constitute a review of the merits rather than a procedural error, the cassation court rejected the request to re-evaluate the case.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of the Court of Appeal that merely reiterate the merits of the case without raising new procedural grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal review of merits recidivism evaluation general mitigating circumstances procedural exhaustion attenuazione della pena importanza del successo d'integrazione restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCOGIURI PATRIZIO nato a MANDURIA il 14/07/1978 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è volto a prospettare un diverso e più favorevole esito valutativo in ordine all'applicazione della recidiva e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la pluralità dei precedenti penali, anche specifici, e circa la maggiore colpevolezza e attitudine a delinquere suffragata dall'ulteriore reato commesso;

Rilevato che il secondo motivo è parimenti volto ad un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte fatto riferimento ai plurii precedenti, ritenuti d'ostacolo alla concessione delle attenuanti generiche; Considerato che il terzo motivo, riguardante l'entità della pena e dell'aumento per la continuazione si risolve nella deduzione di profili di merito, avendo per contro la Corte tutt'altro che arbitrariamente rilevato che la pena è congrua, attestandosi sui minimi edittali con modesti aumenti per la continuazione;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidede Magsimo RicQrelli Anna Cricuolo L DEPOSITATA IN CANEL