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Ordinanza — n. 13474/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13474/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORBIDONI ROBERTO nato a RECANATI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e non individua vizi della motivazione o profili di arbitrarietà della valutazione, saldamente ancorata al rilievo della mancanza di elementi positivamente apprezzabili, a fronte della gravità del fatto e dell'assenza di segnali di resipiscenza;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORBIDONI ROBERTO nato a RECANATI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e non individua vizi della motivazione o profili di arbitrarietà della valutazione, saldamente ancorata al rilievo della mancanza di elementi positivamente apprezzabili, a fronte della gravità del fatto e dell'assenza di segnali di resipiscenza;

Parole chiave

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caso di rigore economico attenuazione della pena recessione economica motivi di cassazione riesame della rendita AI condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORBIDONI ROBERTO nato a RECANATI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e non individua vizi della motivazione o profili di arbitrarietà della valutazione, saldamente ancorata al rilievo della mancanza di elementi positivamente apprezzabili, a fronte della gravità del fatto e dell'assenza di segnali di resipiscenza;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PresiOente Massimo R c 'areni Anna riscuoto DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 -