Ordinanza — n. 13474/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORBIDONI ROBERTO nato a RECANATI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e non individua vizi della motivazione o profili di arbitrarietà della valutazione, saldamente ancorata al rilievo della mancanza di elementi positivamente apprezzabili, a fronte della gravità del fatto e dell'assenza di segnali di resipiscenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORBIDONI ROBERTO nato a RECANATI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e non individua vizi della motivazione o profili di arbitrarietà della valutazione, saldamente ancorata al rilievo della mancanza di elementi positivamente apprezzabili, a fronte della gravità del fatto e dell'assenza di segnali di resipiscenza;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORBIDONI ROBERTO nato a RECANATI il 21/06/1978 avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito e non individua vizi della motivazione o profili di arbitrarietà della valutazione, saldamente ancorata al rilievo della mancanza di elementi positivamente apprezzabili, a fronte della gravità del fatto e dell'assenza di segnali di resipiscenza;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PresiOente Massimo R c 'areni Anna riscuoto DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 -