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Ordinanza — n. 13473/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to specific lack of argumentation and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13473/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected for being too general without specific analysis of the lower court's reasoning, while the second ground was deemed insufficient as it merely expressed dissatisfaction rather than challenging the factual findings regarding the appellant's violent reaction. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific only in a general sense without detailed analysis of the contested decision or if they merely express dissatisfaction without challenging the factual or legal basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement generic complaint rejection procedural costs Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE CRISTINO nato a ALTAMURA il 12/07/1968 avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta aspecifico, limitandosi a prospettare, senza alcuna puntualizzazione, la mancata valutazione dei motivi di appello; Considerato che il secondo motivo, incentrato sulla tesi della manifestazione di mero disappunto, è volto a sollecitare una diversa lettura del fatto, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la natura concretamente oppositiva della violenta reazione del ricorrente al compimento di un atto di ufficio dell'operante, essendo inoltre del tutto generico il riferimento all'eccessività della pena;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricdareiii Anna Crigtuolo ( DEPOSITATA IN CANCEL