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Ordinanza — n. 13472/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it improperly seeks a new merit review on intimidation and intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to assess the intent and intimidating nature of the conduct. The court rejected this, ruling that the appeal improperly requested a new substantive evaluation of facts already clearly established by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks a different and non-permitted assessment of the merits, particularly when the lower court has already logically determined the capacity to intimidate and the intent to oppose official acts.

Parole chiave

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inadmissible appeal substantive review intimidation capacity criminal intent procedural costs pericolo di tortura agitazione politica azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIOLA GIORGIO nato a BRESCIA il 08/11/1989 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul dolo e sull'idoneità della minaccia, è volto a sollecitare una diversa e non consentita valutazione di merito, a fronte di quanto non illogicamente nrilevato dalla Corte circa la capacità intimidatoria della condotta e circa la volontà del ricorrente di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio da parte degli operanti;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli Anna Critcuolo DEPOSIT