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Ordinanza — n. 13471/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and non-devoluted issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to identify logical or legal flaws in its reasoning regarding his community entry and the offensiveness of his conduct. The court rejected these claims because the first argument merely repeated the defense tested at the appellate level without new grounds, while the second argument concerned an issue not devoluted to this stage and was phrased assertively.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined by the appellate court without identifying specific logical or legal defects, or if it addresses issues not devoluted to the current proceeding.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments non-devoluted issues procedural costs Cassation jurisdiction allontanamento malgrado rischio di persecuzione partenza illegale attività politiche svolte in esilio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITELLOZZI ALESSANDRO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 09/11/1982 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo ripropone la tesi difensiva vagliata dalla Corte, senza individuare vizi logici e giuridici della motivazione, incentrata sul fatto che il ricorrente era stato visto rientrare nella Comunità da un cancelletto, essendo uscito senza giustificazione ed essendosi così temporaneamente sottratto alla possibilità di immediata verifica della sua presenza;

Considerato che il secondo motivo riguarda il tema dell'offensività della condotta, non devoluto nel giudizio di appello e dunque non consentito in questa sede, risultando comunque formulato in termini assertivi; Atteso che il terzo motivo, relativo alla pena e al diniego delle attenuanti generiche, è volto a sollecitare un'alternativa valutazione di merito, a fronte della non arbitraria valutazione della Corte, che ha valorizzato la negativa personalità del ricorrente e i suoi precedenti penali, Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre