Italian Court dismisses appeal as facts support conviction and sentencing aligns with statutory parameters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to revisit the factual findings and sentencing. The appellant argued that the lower court's evaluation of the flight and subsequent conduct was arbitrary, while the court found no logical flaws in its reasoning regarding the exclusion of necessity and the application of recidivism. Consequently, the court upheld the conviction and imposed a fine for the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging a criminal judgment on grounds of merit is inadmissible if the lower court's factual reconstruction and sentencing are not arbitrary and comply with statutory guidelines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRI ISMAIL nato il 02/02/1989 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è volto a rivisitare il fatto sulla base di non consentite valutazioni di merito e non individua fratture logiche nella ricostruzione operata dalla Corte, che ha valorizzato sia la fase dell'apertura dello sportello, sia la prosecuzione della fuga e l'ulteriore condotta tenuta in prosieguo dal ricorrente, elementi idonei ad escludere sia l'invocata esimente dello stato di necessità sia la configurabilità di un mero tentativo di divincolarsi;
Considerato che il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è parimenti volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, a fronte di un non arbitrario giudizio della Corte, che ha dato conto della concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, e dell'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, complessivamente rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore I, pr,sidente , Massimo Ric iarelli Anna -r-is olo 7 DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 ANI-