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Ordinanza — n. 13469/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13469/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13469/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATIB REDOUANE nato il 18/01/1971 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti sono formulati in modo del tutto generico e, quanto alla pena, si risolvono in deduzioni inerenti al merito, non consentite in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid rte Mass

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13469/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid rte Mass

Parole chiave

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revisione della sentenza penale motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione disciplinare dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATIB REDOUANE nato il 18/01/1971 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti sono formulati in modo del tutto generico e, quanto alla pena, si risolvono in deduzioni inerenti al merito, non consentite in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid rte Mass