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Ordinanza — n. 13468/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking new merit review on sentencing and benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different assessment of sentencing and benefits, but the court found these arguments sought a new judgment on the merits, which is prohibited at this stage. The court emphasized that the appellant's defenses relied on abstract assumptions rather than concrete facts addressing the specific reasons for the original sentence.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they merely request a different evaluation of the merits without addressing specific factual elements or logical inconsistencies in the original judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review prohibition sentencing benefits abstract defenses procedural costs infrazione privilegiata punibilità scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA EDIS nato il 01/03/1996 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, incentrato sull'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è volto a sollecitare un diverso giudizio inerente al merito, non consentito in questa sede, fermo restando che la deduzione difensiva si fonda su assunti astratti, che non indicano elementi inerenti alla fattispecie concreta e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale è stato fatto riferimento ai plurimi reati commessi dal ricorrente e al fatto che non avrebbe potuto ravvisarsi un'ipotesi di particolare tenuità dell'offesa;

Considerato che il secondo e il terzo motivo, il primo riguardante il diniego delle attenuanti generiche e il secondo il diniego dei benefici, sono parimenti volti a prospettare un diverso approccio valutativo, inerente al merito, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte, che ha valorizzato da un lato le due precedenti condanne e l'assenza di segni di resipiscenza e dall'altro l'impossibilità, alla luce di quelle condanne e della dinamica dei fatti oggetto del giudizio, di formulare una favorevole prognosi circa il fatto che il ricorrente si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 r\ Il Consigliere estensore Il Presidente Ma. simo Riccfarelli Anna Criscuolo 6/ .P.") DEPOSITATA IN CANCELLERIA —