Ordinanza — n. 13466/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE FRANCESCO ANTONINO nato a SAN PIER NICETO il 04/10/1947 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha non arbitrariamente escluso la configurabilità di un impedimento a comparire a fronte di una certificazione medica generica, che indicava influenza e stato febbrile, non ulteriormente qualificato, e dunque non consentiva di ritenere che sussistessero cogenti e primarie esigenze di tutela della salute, non essendo peraltro documentata alcuna compromissione della lucidità mentale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo è generico, in quanto invoca in termini puramente astratti l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza dar conto degli elementi che la rendevano configurabile e senza confrontarsi con la valutazione formulata nella sentenza impugnata; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE FRANCESCO ANTONINO nato a SAN PIER NICETO il 04/10/1947 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha non arbitrariamente escluso la configurabilità di un impedimento a comparire a fronte di una certificazione medica generica, che indicava influenza e stato febbrile, non ulteriormente qualificato, e dunque non consentiva di ritenere che sussistessero cogenti e primarie esigenze di tutela della salute, non essendo peraltro documentata alcuna compromissione della lucidità mentale;
Considerato che il secondo motivo è generico, in quanto invoca in termini puramente astratti l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza dar conto degli elementi che la rendevano configurabile e senza confrontarsi con la valutazione formulata nella sentenza impugnata; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres" ente Massimo Riccíprelli Anna riscuolo DEPOSITATA CANC -