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Ordinanza — n. 13465/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13465/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13465/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANOUI AMINE nato il 09/11/1999 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. e che comunque il motivo risulta genericamente formulato, in assenza di uno specifico confronto con la motivazione, Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres,k9nte Massimo Ricciarelli Anna cfricuolo D EPOSI TA TA IN CARCELLERIA - A 20

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13465/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen. e che comunque il motivo risulta genericamente formulato, in assenza di uno specifico confronto con la motivazione, Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres,k9nte Massimo Ricciarelli Anna cfricuolo D EPOSI TA TA IN CARCELLERIA - A 20

Parole chiave

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ostacoli tecnici decisione incidentale impugnabile amnistia diritto di ottenere una decisione cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANOUI AMINE nato il 09/11/1999 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. e che comunque il motivo risulta genericamente formulato, in assenza di uno specifico confronto con la motivazione, Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres,k9nte Massimo Ricciarelli Anna cfricuolo D EPOSI TA TA IN CARCELLERIA - A 20