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Ordinanza — n. 13463/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it involves a substantive merit issue regarding theft and negligent cattle dispersal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13463/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it raised a substantive issue of merit rather than a procedural error. The appellant argued that the lower court failed to recognize a single criminal design linking the theft of cattle to the subsequent negligent dispersal by the custodian. The court rejected this, noting that the lower court correctly distinguished between the theft and the negligent act, rendering the appeal's core argument unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it involves a substantive issue of merit, as the court must not re-evaluate the facts or the application of law to the specific case facts.

Parole chiave

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substantive merit issue inadmissible appeal theft and negligence custodian liability criminal design partecipazione al reato aiuto all'evasione di detenuti cose trasportate e animali sfuggiti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO GIUSEPPE ANTONIO nato a CASTROREALE il 19/09/1955 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto non è consentito, in quanto involgente un profilo di merito, e risulta comunque manifestamente infondato, essendo stato sottolineato dalla Corte che non avrebbe potuto configurarsi un medesimo disegno criminoso tra un furto di bovini e la successiva agevolazione colposa della loro dispersione, nella veste di custode;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi Qnte Massimo Ric93relli Anna CIicuolo D t-L POSI TATA iN CANCEUF_RIA - 8 R 2022