Ordinanza — n. 13461/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRRIPA COSIMO nato a ROCCELLA IONICA il 29/02/1956 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto non è consentito, in quanto aspecifico rispetto al contenuto della motivazione, che non si fonda sull'ascrivibilità della falsa lettera di assunzione, ma sul fatto che l'allontanamento dal luogo di restrizione era consentito solo per ragioni lavorative, ritenute in concreto del tutto assenti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRRIPA COSIMO nato a ROCCELLA IONICA il 29/02/1956 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto non è consentito, in quanto aspecifico rispetto al contenuto della motivazione, che non si fonda sull'ascrivibilità della falsa lettera di assunzione, ma sul fatto che l'allontanamento dal luogo di restrizione era consentito solo per ragioni lavorative, ritenute in concreto del tutto assenti;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRRIPA COSIMO nato a ROCCELLA IONICA il 29/02/1956 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto non è consentito, in quanto aspecifico rispetto al contenuto della motivazione, che non si fonda sull'ascrivibilità della falsa lettera di assunzione, ma sul fatto che l'allontanamento dal luogo di restrizione era consentito solo per ragioni lavorative, ritenute in concreto del tutto assenti;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 111 febbraio 2022 Il Consigliere,9stensore Il PresidTT Msimo Ricciare Anna CrisW o , DEPOSITATA IN CANrFli Enti\ -