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Ordinanza — n. 13460/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the complaint concerns sentencing treatment, not arbitrary evaluation comparable to a co-accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13460/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the sentencing treatment was arbitrary and not comparable to a co-accused who had agreed to a sentence. The court ruled that the complaint concerned the punitive treatment itself rather than an arbitrary evaluation of facts, distinguishing it from valid challenges regarding co-accused agreements under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court holds that complaints regarding the specific punitive treatment of a defendant do not constitute admissible grounds for arbitrary evaluation review unless they directly challenge the factual assessment comparable to a co-accused's agreement.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing treatment arbitrariness co-accused sentence agreement Article 599-bis code procedural costs and fine proporzionalità della pena adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSGHLIAMS JAOUAD nato il 05/06/1981 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità, in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio e non individua profili di arbitrarietà della valutazione, non comparabile con quella riguardante un coimputato che aveva concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi «te Massjmo Ricciarelli Anna Cr DEPOSITATA IN C g'El3..ERIA - 8 A R 2