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Ordinanza — n. 13416/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to statutory reform removing personal filing rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Battista La Notte's appeal inadmissible because the 2017 reform abolished the right to file appeals personally. The court reasoned that while the reform changed filing mechanics, it did not remove the underlying legal standing for representation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The statutory reform removing personal filing rights does not abrogate the principle of technical representation, allowing appeals to proceed through lawyers unless specific exceptions apply.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility technical representation principle statutory reform impact legal standing for appeal court costs and fines diritto a un difensore difesa obbligatoria patrocinio non autorizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
I. n. 103 del 2017
Il ricorso proposto da Giovanni Battista La Notte nei confronti del decreto in epigrafe indicato della Corte d'appello di Bari è inammissibile, in quanto la I. n. 103 del 2017, riformulando l'art.
art. 613 cod. proc. pen
272010 - 01, valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, hanno ritenuto che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 45 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA NOTTE GIOVANNI BATTISTA nato a BISCEGLIE il 19/05/1974 avverso il decreto del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da Giovanni Battista La Notte nei confronti del decreto in epigrafe indicato della Corte d'appello di Bari è inammissibile, in quanto la I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.

Al riguardo, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, hanno ritenuto che la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione.

In conclusione, il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati, con la sola esclusione dei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) - qui non ricorrenti - in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1/03/2022 Il Consigli stensore Il Presidente Gius ar o Stefac o Pa,11,3-- 30• D PO S IN CANCE