Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants against a plea bargain sentence inadmissible. The defendants argued violations of procedural articles regarding the grounds for appealing a settlement agreement, but the Court found their arguments did not fall within the limited exceptions established by law. Consequently, the appeals were rejected on procedural grounds, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and must be scrutinized de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DUMITRU DUMITRU ADRIAN nato il 27/02/1987 STEFAN CRISTINEL nato il 05/06/1978 avverso la sentenza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONA Idato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Dumitru Dumitru Adrian e a Stefan Cristinel per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di delitti contro il patrimonio, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, e 444 cod. proc. pen.; - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto - che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824). - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Presidente Ste P Il Consigliq stensore 5LAA. Irene Sc aglia DEP