Ordinanza — n. 13414/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la impugnata, il Tribunale di Milano ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., nei confronti di Madonia Pietro e Renzetti Gianpiero, accusati del delitto di furto pluriaggravato, recependo l'accordo da loro raggiunto con il Pubblico Ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13414/2022 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., nei confronti di Madonia Pietro e Renzetti Gianpiero, accusati del delitto di furto pluriaggravato, recependo l'accordo da loro raggiunto con il Pubblico Ministero.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MADONIA PIETRO nato a PALERMO il 06/04/1971 RENZETTI GIANPIERO nato a PALERMO il 29/06/1980 avverso la sentenza del 13/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOrctatTraVVr53-ErTéT)5Fti;l—t udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la impugnata, il Tribunale di Milano ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., nei confronti di Madonia Pietro e Renzetti Gianpiero, accusati del delitto di furto pluriaggravato, recependo l'accordo da loro raggiunto con il Pubblico Ministero.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, denunciando, con distinti atti d'impugnativa affidati ad identico, unico, motivo, l'errata qualificazione giuridica dei fatti e il vizio di motivazione in ordine alle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen..
3. I ricorsi sono inammissibili, giacché sostanzialmente proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, 3.1. La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dai testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;
Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). 3.2. Inoltre, già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto - che, nel caso di specie, invece, è stata diffusamente resa (cfr. pag. 3, secondo e terzo capoverso della sentenza impugnata) senza che ad essa sia stato opposto alcunché di specifico e concreto -, e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, RG. in proc.
Koumya, Rv. 234824). Donde, essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti, i vizi dedotti devono ritenersi insussistenti.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il ConsiglierJestensore Il Presidente Irene Sco aglia Stegfie• (.5ju DEPOSITATA IN CA