Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the cassation petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal filed by Di Leva Francesco inadmissible. The defendant personally signed the petition, whereas the law requires such appeals to be signed by a qualified defense attorney. The court ruled that personal signing renders the petition void under the principle that cassation appeals must be submitted by professionals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a qualified defense attorney; personal signature by the defendant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEVA FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/04/1968 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIrclato—a-vviso alle parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Di Leva Francesco, imputato di plurimi delitti contro il patrimonio ed altro, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Presidente Stef o Pal Il Consi stensore Irene Sc aglia D EPOSITAT;\ IN