Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and failure to address prior grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for burglary with recidivism but failed to provide specific arguments distinct from those already raised in the lower court. The court ruled that the appeal lacked the required specificity and did not engage with the factual or legal reasoning of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already presented without offering specific, new arguments or engaging with the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCHINO NICOLA nato a AVERSA il 10/03/1978 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado inflitta a Bocchino Nicola per il delitto continuato di furto in abitazione, aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che tutti e tre motivi di ricorso, con i quali si contesta l'applicazione nei confronti dell'imputato della recidiva contestata, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e di quelle di cui all'art. 62, nn. 4 e 6 cod. pen., sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto - avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello (Sez.
U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 5, n. 44562 del 28/05/2015, Rv. 265092) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigliere tensore Il