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Ordinanza — n. 13409/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's subsequent waiver of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13409/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Bilel Marnissi, subsequently submitted a declaration of finality, which constituted a waiver of the appeal. The appellant argued for the passage into res judicata of the lower court's judgment, while the opposing party contended this act barred further litigation. The court ruled that such a declaration legally functions as a renunciation of the right to appeal, rendering the cassation request inadmissible under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 123, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A declaration of finality submitted by the appellant constitutes a waiver of the appeal, rendering the cassation request inadmissible for subsequent renunciation.

Parole chiave

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subsequent renunciation waiver of appeal inadmissibility passage into res judicata cassation appeal procedural code costs and fines rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 123, comma 2, cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARNISSI BILEL nato il 06/04/1993 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che, con dichiarazione a modello I.P., ai sensi dell'art. 123, comma 2, cod.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARNISSI BILEL nato il 06/04/1993 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che, con dichiarazione a modello I.P., ai sensi dell'art. 123, comma 2, cod. proc. pen., Bilel Marnissi ha chiesto il passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe indicata avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione nel suo interesse; - che tale dichiarazione va intesa come rinuncia all'impugnazione; - che il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci il 16/03/2022 Il Con glier estensore Il Presidente Giuseppe ,e arzo Stef1n7 al n./ EPOS1TATA IN CANC. i un