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Ordinanza — n. 13406/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed de plano for lack of correlation between request and judgment regarding aggravated circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13406/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luca Vasile's appeal inadmissible de plano because it lacked a direct correlation with the contested judgment. The appellant challenged the recognition of generic mitigating circumstances versus the contested aggravating circumstance of violence against property, while the court noted the other aggravating circumstance was legally abrogated and the location did not qualify as a private dwelling. Consequently, the court ruled that the appeal's sole ground did not meet the requirements for admissibility under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if the grounds raised do not correlate with the operative part of the contested decision, as the request must specifically address the recognized or contested circumstances mentioned in the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility de plano declaration lack of correlation aggravating circumstances procedural code article 610 revisione della sentenza penale sanzione penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
- Vasile Luca, per il tramite del difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara, in data 20 agosto 2021, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, in relazione al delitto di cui agli art.
Art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 1, cod. pen.
- ossia quella della violenza sulle cose -, essendo stata soppressa quella di cui alla disposizione ex art. 625, comma 1, n. 1, cod. pen., in quanto questa abrogata dall'art.
Art. 2 I. n. 128 del 2001
pen., in quanto questa abrogata dall'art. 2 I. n. 128 del 2001 e non ricorrendo, neppure in fatto, l'aggravante del luogo di privata dimora non potendosi dire tale un bar.
art. 444 cod. proc. pen
- Vasile Luca, per il tramite del difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara, in data 20 agosto 2021, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, in relazione al delitto di cui agli art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA VASILE nato il 22/08/1965 avverso la sentenza del 20/08/2021 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti :\ udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Vasile Luca, per il tramite del difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara, in data 20 agosto 2021, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, in relazione al delitto di cui agli art. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen., commesso in Ostellato il 19 agosto 2021. - Il ricorso è inammissibile. Non ricorre il denunciato difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, posto che, per quanto emerge testualmente dal dispositivo della decisione impugnata, all'imputato sono state «riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante e la recidiva», dovendosi intendere per «contestata aggravante» solo quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, prima parte, cod. pen. - ossia quella della violenza sulle cose -, essendo stata soppressa quella di cui alla disposizione ex art. 625, comma 1, n. 1, cod. pen., in quanto questa abrogata dall'art. 2 I. n. 128 del 2001 e non ricorrendo, neppure in fatto, l'aggravante del luogo di privata dimora non potendosi dire tale un bar. - Per le suesposte ragioni, versandosi in ipotesi prevista dall'art. art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

— come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, l'inammissibilità del ricorso va dichiarata nelle forme `de plano'. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022. Il Consiglier tensore Il Presidente Irene Sco.5 aglia Stef o Pa\11,21---- DEPOSITATA citd,leta