Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13405/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic contestation of association crime violating procedural admissibility rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic and assertive nature regarding the existence of the association crime. The appellant, Dragane Ahmetovic, challenged a plea-bargain sentence without specific factual arguments, violating the requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that such vague objections fall outside the scope of admissible defects and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be specific and assertive; generic objections to the existence of a crime render the appeal inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic contestation association crime procedural defects plea bargain sentence Cassazione ordinanza costs and fine cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.
pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC DRAGANE nato a SASSUOLO il 22/01/1992 avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MODENA«Cl-ato aisolle parti;-. udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Dragane Ahmetovic, avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, contesta, peraltro in termini generici e assertivi, la sussistenza del reato associativo, in tal modo inammissibilmente collocandosi al di fuori dello spettro dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci il 1./03/2022 Il Consi stensore Il Presidente