Ordinanza — n. 13402/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSJAK ENTHONY nato a FLERO il 10/11/1993 RUKAVINA MARIO nato il 04/01/1966 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il motivo del ricorso proposto, nell'interesse di Enthony Bosjak e Mario Rukavina, avverso la sentenza in epigrafe indicata, contesta inammissibilmente, in quanto in termini generici, l'entità degli aumenti in continuazione, sottraendosi al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha preso in esame, in termini puntuali, tanto gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi delle condotte; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13402/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSJAK ENTHONY nato a FLERO il 10/11/1993 RUKAVINA MARIO nato il 04/01/1966 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il motivo del ricorso proposto, nell'interesse di Enthony Bosjak e Mario Rukavina, avverso la sentenza in epigrafe indicata, contesta inammissibilmente, in quanto in termini generici, l'entità degli aumenti in continuazione, sottraendosi al confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha preso in esame, in termini puntuali, tanto gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi delle condotte; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decisi" 6/03/2022 Il Co estensore Il Presidente Giu arzo ,Palja_ Stecy1.1U/N) DEPOS/ IN "F-7-21/47 71,-1 CANCELL