Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to improper grounds under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible. The appellant argued for the application of specific statutory provisions and administrative fines, but the Court found the grounds did not align with the limited exceptions permitted for challenging plea agreements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless based on the defendant's will, lack of correlation, legal error in qualification, or illegality of the penalty, excluding general substantive arguments.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBOC LENUTA nato il 12/04/1962 avverso la sentenza del 18/10/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA Oato avviso alte parfi) udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Boboc Lenuta per il delitto di tentato furto aggravato in esercizio commerciale, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. e delle «sanzioni amministrative accessorie di cui alla L n. 681/1981»; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Presidente Stelp Il Consigliere ensore Irene Scord glia DEPOSITATA IN CANCE