Ordinanza — n. 13397/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAYAT nato il 16/09/1990 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto nell'interesse di Hayat El Mghili è inammissibile, poiché del tutto genericamente invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte di un appello che era stato limitato a profili legati al trattamento sanzionatorio; \ - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13397/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. a fronte di un appello che era stato limitato a profili legati al trattamento sanzionatorio; \ - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAYAT nato il 16/09/1990 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto nell'interesse di Hayat El Mghili è inammissibile, poiché del tutto genericamente invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. a fronte di un appello che era stato limitato a profili legati al trattamento sanzionatorio; \ - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis il 16/03/2022 Il Consig eistensore Il Presidente Giusepp e Marzo EEI' DE 1 081TATA IN CANCELLERIA E nIrJ Letkl\k!.9 I, •