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Ordinanza — n. 13396/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13396/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13396/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARFAOUI JABEUR nato a DESIO il 27/09/1998 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Arfaoui labeur, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, dal momento che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - che d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'Indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13396/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen.; - che d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'Indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda gravità della pena errore nella commisurazione della pena remissione della pena attenuazione libera della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., essendo invece sufficiente l'Indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARFAOUI JABEUR nato a DESIO il 27/09/1998 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Arfaoui labeur, avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile, dal momento che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - che d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'Indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso .f-16/03/2022 Il Consi lere estensore Il Presidente Gius Marzo Stefgly . t> E i> C) :NiTZ17+ M CANCELLERIA - 7 7Ap