Italian Court dismisses appeal for being specific and re-examining facts not allowed in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a conviction for burglary and possession of burglary tools. The appellant argued for a lighter sentence and denial of general mitigating circumstances, but the court found these arguments lacked critical engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the cassation court cannot re-examine factual issues or determine the base penalty without specific, critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-examine factual issues or determine the base penalty and deny general mitigating circumstances unless the appeal specifically and critically engages with the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME VALENTINA nato a GALLARATE il 14/01/1992 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in prime cure pronunciata nei confronti di Beltrame Valentina per i reati di furto in abitazione aggravato, ricettazione e possesso di strumenti atti allo scasso; - che avverso detta sentenza han proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l'imputata, articolando un solo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso è aspecifico, perché articola, in punto di determinazione della pena-base e di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo (cfr. pag. 3, secondo, quarto e quinto capoverso, della sentenza impugnata); manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto enunciati in materia (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017); non consentito in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269;
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, per quanto dianzi richiamato della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
14. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 Marzo 2022 Il Consigli estensore Il Presidente Irene Sc maglia Ste(no cSO