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Ordinanza — n. 13393/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding aggravated theft and recidiva due to procedural infondatezza.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13393/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Spinelli and Klaoui inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court rejected arguments that the aggravated circumstance of exposure to public trust was inapplicable because the victim perceived the theft, ruling that such perception must be inevitable rather than occasional. Additionally, the claim regarding recidiva was dismissed as manifestly unfounded since the new crime confirmed the defendants' escalating dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court's findings on aggravated circumstances and recidiva are not manifestly unfounded, and the procedural grounds for rejection are legally sound.

Parole chiave

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inadmissible appeal exposure to public trust recidiva aggravation procedural unfoundedness court costs order theft consummation inevitable perception recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
- che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021
Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI PAMELA nato a ANCONA il 06/11/1988 KLOAOUI NADIA nato a FERMO il 12/10/1988 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di Nadia Klaoui, avverso la sentenza in epigrafe indicata, è inammissibile, in quanto:

a) il primo motivo, che contesta la configurabilità della circostanza aggravante dell'esposizione della pubblica fede, in ragione del fatto che l'addetto alla sorveglianza, attirato dal rumore provocato, ha seguito le coimputate e ha impedito la consumazione del reato è manifestamente infondato, in quanto il significato delle concrete condizioni di sorveglianza approntate dal titolare del bene per evitare atti predatori (ossia il tema approfondito, ad es., da Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 2804930) va apprezzato avendo riguardo alla predisposizione esistente ex ante, quale apprezzabile oggettivamente e dall'agente e, quindi, idonea ad esprimere il maggior disvalore della condotta di chi approfitti dell'ineliminabile affidamento insito nella collocazione del bene protetto in un luogo accessibile al pubblico, facilmente raggiungibile da un numero indeterminato di persone.

Deve pertanto ritenersi che la circostanza aggravante non possa essere esclusa per il fatto che la persona offesa sia stata in grado di accorgersi delle condotte poste in essere da colui che intendeva compiere il furto e ne abbia impedito la consumazione: e ciò alla luce dei caratteri della prognosi postuma. In altri termini, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, al fine dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile (Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010, Rv. 24615901).

b) il secondo motivo, che investe il tema della ritenuta insussistenza della querela, è superato dall'inammissibilità del primo motivo, attesa la procedibilità d'ufficio del delitto aggravato, e ne segue la sorte. - che i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di Pamela Spinelli, speculari ai due motivi del ricorso della coimputata, sono inammissibili per le ragioni appena indicate. - che il terzo motivo, che investe la ritenuta sussistenza della recidiva (sul quale insiste la memoria successivamente depositata), è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte territoriale dato conto che il nuovo delitto, letto unitariamente alle precedenti condanne, appare sintomatico della progressiva accentuazione della pericolosità (che le condanne successive si limitano a confermare). - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis il 16/03/2022 Il Conskere stensore Il Presidente Gius